(Codice di procedura penale-art. 35)
 
                               Art. 35 
 
(Incompetenza per materia dichiarata nel dibattimento di primo grado) 
 
  Nel dibattimento di primo grado, quando si  procede  in  seguito  a
sentenza di rinvio a giudizio, se il giudice  ritiene  che  il  reato
eccede la propria competenza per diversa  definizione  giuridica  del
fatto, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione  degli
atti alla corte di  cassazione  per  la  risoluzione  del  conflitto.
Quando il giudice ritiene che il reato eccede la  propria  competenza
perche' il fatto e' risultato nel dibattimento diverso o  piu'  grave
di quello enunciato nella sentenza di rinvio, dichiara  con  sentenza
la propria incompetenza  e  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero. 
 
  Quando non si procede in seguito a sentenza di rinvio  a  giudizio,
il giudice, se ritiene per qualsiasi causa che  il  reato  eccede  la
propria competenza, dichiara con sentenza la propria  incompetenza  e
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.