Art. 35 (Incompetenza per materia dichiarata nel dibattimento di primo grado) Nel dibattimento di primo grado, quando si procede in seguito a sentenza di rinvio a giudizio, se il giudice ritiene che il reato eccede la propria competenza per diversa definizione giuridica del fatto, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione del conflitto. Quando il giudice ritiene che il reato eccede la propria competenza perche' il fatto e' risultato nel dibattimento diverso o piu' grave di quello enunciato nella sentenza di rinvio, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Quando non si procede in seguito a sentenza di rinvio a giudizio, il giudice, se ritiene per qualsiasi causa che il reato eccede la propria competenza, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.