Art. 36 (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio d'appello) Se il pretore essendo incompetente ha deciso nel merito, il tribunale che in grado d'appello ne riconosce l'incompetenza ritiene il giudizio e decide nel merito, qualora il reato rientri nella sua competenza di primo grado; se non vi rientra, pronuncia sentenza con la quale annulla la sentenza del pretore ed ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero. La corte d'appello, quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non puo' annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronuncia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non e' ammesso l'appello. Fuori dei casi predetti, il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia di quello di primo grado per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla la sentenza di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.