(Codice di procedura penale-art. 36)
 
                               Art. 36 
 
(Provvedimenti relativi alla  competenza  per  materia  nel  giudizio
                             d'appello) 
 
  Se il  pretore  essendo  incompetente  ha  deciso  nel  merito,  il
tribunale che in grado d'appello ne riconosce l'incompetenza  ritiene
il giudizio e decide nel merito, qualora il reato rientri  nella  sua
competenza di primo grado; se non vi rientra, pronuncia sentenza  con
la quale annulla la sentenza del pretore ed ordina che gli atti siano
trasmessi al pubblico ministero. 
 
  La corte d'appello, quando riconosce che il tribunale ha  giudicato
in primo grado di un reato di competenza del  pretore  nonostante  la
eccepita  incompetenza,  non  puo'  annullare  per  incompetenza   la
sentenza del tribunale, ma pronuncia nel  merito  in  secondo  grado,
salvo che si tratti di decisione  contro  la  quale  non  e'  ammesso
l'appello. 
 
  Fuori dei casi predetti, il  giudice  d'appello,  quando  riconosce
l'incompetenza per materia di quello di  primo  grado  per  qualsiasi
causa, pronuncia sentenza con la quale annulla la sentenza  di  primo
grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.