Art. 37 (Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia) La corte di cassazione, se riconosce l'incompetenza per materia del giudice che ha deciso pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente solo quando l'eccezione d'incompetenza e' stata proposta durante il giudizio di merito. La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purche' nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti o circostanze che modifichino la competenza.