(Codice di procedura penale-art. 37)
 
                               Art. 37 
 
 (Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia) 
 
  La corte di cassazione, se riconosce l'incompetenza per materia del
giudice che ha deciso pronuncia l'annullamento con rinvio al  giudice
competente solo quando l'eccezione d'incompetenza e'  stata  proposta
durante il giudizio di merito. 
 
  La  decisione  della  corte  di  cassazione  sulla  competenza   ha
autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la  definizione
del reato rispetto al fatto  stabilito  con  la  sentenza  impugnata,
purche'  nel  seguito  del  giudizio  non  risultino  nuovi  fatti  o
circostanze che modifichino la competenza.