Art. 33. Art. 3, n. 2, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 1 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, n. 1635, e 1636. Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n 726. Art. 1, lett. c), n. 2, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 legge 14 giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° aprile 1925 al limite: di L. 4000 per i canonici investiti delle prime due dignita'; di L. 3500 per i canonici investiti di altra dignita', o degli uffici di teologo e di penitenziere; di L. 3000 per i canonici semplici; di L. 2000 per i beneficiati minori comunque denominati. Dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925 i limiti anzidetti sono: di L. 3000 per i canonici investiti di dignita', o degli uffici di teologo o di penitenziere; di L. 2500 per i canonici semplici; di L. 1500 per i beneficiati minori. Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione.