(Testo Unico-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
 
Art. 3, n. 2, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164.  Art.  13  R.
decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 1 R.  decreto-legge  15  novembre
1922, n. 1521. Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923,  n.  1635,  e
1636. Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n 726.  Art.  1,  lett.
c), n. 2, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.  Art.  9  legge  14
     giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  Ai canonici ed ai beneficiati minori  dei  capitoli  cattedrali  e'
dovuto un assegno supplementare fino a portarne  la  congrua  dal  1°
aprile 1925 al limite: 
    di L. 4000 per i canonici investiti delle prime due dignita'; 
    di L. 3500 per i canonici investiti di altra  dignita',  o  degli
uffici di teologo e di penitenziere; 
    di L. 3000 per i canonici semplici; 
    di L. 2000 per i beneficiati minori comunque denominati. 
  Dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925 i limiti anzidetti sono: 
    di L. 3000 per i canonici investiti di dignita', o  degli  uffici
di teologo o di penitenziere; 
    di L. 2500 per i canonici semplici; 
    di L. 1500 per i beneficiati minori. 
  Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun  capitolo  ad
un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori  non
superiore a 6, salvo per i  capitoli  delle  sedi  suburbicarie,  non
soggetti a tale condizione.