Art. 34. Art. 3, n 2, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. Art. 13, 14 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo precedente viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto, ed e' concesso a seguito di domanda dell'investito, previo accertamento delle rendite, al netto delle imposte e tasse, delle passivita' patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con i criteri di cui al capo I, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.