(Testo Unico-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
 
              Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo e' fatto
tenendo conto: 
    a) delle rendite proprie della  prebenda  del  canonicato  o  del
beneficio minore, se esistano separate dalla massa; 
    b) della quota di partecipazione alle masse  capitolari  in  base
alla media del triennio 1918-1919-1920; 
    c) della quota  della  massa  piccola  per  distribuzioni  corali
secondo la media del triennio anzidetto; 
    d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri
di culto, anche se non comprese nella massa comune.