Art. 35. Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo e' fatto tenendo conto: a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa; b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio 1918-1919-1920; c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto; d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune.