Art. 36. Art. 13 e 14 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Sono ammessi fra le passivita' gli oneri religiosi e i pesi di culto, legati pii o simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali e su quelle accennate nell'art. 35 lett. d). Il relativo importo e' determinato con le norme e nella misura di cui all'art. 20. Qualora gli oneri e pesi di cui sopra gravino sulla rendita globale della massa comune, rimasta al capitolo cattedrale dopo l'applicazione delle leggi 15 agosto 1867 n. 3848, 11 agosto 1870, n. 5784 allegato P, e 19 giugno 1873 n. 1402, art. 25, e al capitolo stesso non sia possibile dimostrare in modo specifico quale sia il cespite attualmente gravato da ciascun legato, puo' comprendersi fra le passivita' una somma da stabilirsi a criterio discrezionale dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, in misura pero' non superiore a quella ammessa eventualmente dal Demanio dello Stato all'attuazione delle leggi di cui sopra.