(Testo Unico-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
 
           Art. 13 e 14 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Sono ammessi fra le passivita' gli oneri  religiosi  e  i  pesi  di
culto, legati pii  o  simili,  che  gravino  su  determinate  rendite
patrimoniali e su quelle accennate nell'art. 35 lett. d). Il relativo
importo e' determinato con le norme e nella misura  di  cui  all'art.
20. 
  Qualora gli oneri e pesi di cui sopra gravino sulla rendita globale
della   massa   comune,   rimasta   al   capitolo   cattedrale   dopo
l'applicazione delle leggi 15 agosto 1867 n. 3848, 11 agosto 1870, n.
5784 allegato P, e 19 giugno 1873 n. 1402, art.  25,  e  al  capitolo
stesso non sia possibile dimostrare in modo specifico  quale  sia  il
cespite attualmente gravato da ciascun legato, puo' comprendersi  fra
le passivita'  una  somma  da  stabilirsi  a  criterio  discrezionale
dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, in  misura  pero'
non superiore a quella ammessa eventualmente dal Demanio dello  Stato
all'attuazione delle leggi di cui sopra.