Art. 37. Art. 15 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 7 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 17 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Se le spese per la ufficiatura e la manutenzione ordinaria della cattedrale sono obbligatoriamente ed effettivamente a carico in tutto o in parte del capitolo, e' ammessa fra le passivita' una somma da stabilirsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle spese anzidette, con riguardo alla importanza della chiesa e della sede, nonche' alla entita' dell'onere e del reddito patrimoniale netto del capitolo stesso.