Art. 38. Art. 15 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. La tassa di manomorta sulle rendite patrimoniali della massa comune, computate nelle attivita', e' ammessa nella liquidazione, anche oltre il 31 dicembre 1923, se effettivamente corrisposta, nell'ammontare dovuto al 1° luglio 1920. Non sono computabili, invece, la spesa per l'abitazione dei canonici o beneficiati minori, quella per la messa conventuale e quelle per la coadiuvazione, assistenza, supplenza, amministrazione e simili.