(Testo Unico-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
 
              Art. 15 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  La tassa  di  manomorta  sulle  rendite  patrimoniali  della  massa
comune, computate nelle attivita',  e'  ammessa  nella  liquidazione,
anche oltre il  31  dicembre  1923,  se  effettivamente  corrisposta,
nell'ammontare dovuto al 1° luglio 1920. 
  Non  sono  computabili,  invece,  la  spesa  per  l'abitazione  dei
canonici o beneficiati minori, quella  per  la  messa  conventuale  e
quelle per la coadiuvazione, assistenza, supplenza, amministrazione e
simili.