(Testo Unico-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
 
Art. 17 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 15 R. decreto-legge 28
febbraio 1924, n. 354. Art. 28 R. decreto-legge 7  gennaio  1926,  n.
                                 13. 
 
  Il canonico, che eserciti in pari tempo l'ufficio di parroco  nella
cattedrale, o in altra chiesa parrocchiale  unita  e  incorporata  al
canonicato, ha diritto a conseguire  un  unico  supplemento  fino  al
limite della maggiore somma della congrua stabilita per i  rispettivi
uffici. 
  Gli  e'  data  facolta'  di  scelta,  o  per  la  liquidazione  del
supplemento di congrua canonicale in base alle rendite che percepisce
per  le  funzioni  di  canonico,  oppure  per  la  liquidazione   del
supplemento di congrua parrocchiale in base alla quota curata e altre
rendite e proventi, che gli pervengono per le  funzioni  di  parroco.
Pero' l'assegno per spese  di  culto,  qualora  spetti,  deve  essere
corrisposto nel  solo  caso  che  l'investito  opti  per  la  congrua
parrocchiale, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 24 e 25. 
  Nel caso che l'investito di cui sopra ritragga, in  una  delle  due
qualita', una rendita netta di lire 4000, non  gli  e'  dovuto  alcun
supplemento di congrua, ne' come canonico, ne' come parroco.