Art. 39. Art. 17 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 15 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 28 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Il canonico, che eserciti in pari tempo l'ufficio di parroco nella cattedrale, o in altra chiesa parrocchiale unita e incorporata al canonicato, ha diritto a conseguire un unico supplemento fino al limite della maggiore somma della congrua stabilita per i rispettivi uffici. Gli e' data facolta' di scelta, o per la liquidazione del supplemento di congrua canonicale in base alle rendite che percepisce per le funzioni di canonico, oppure per la liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale in base alla quota curata e altre rendite e proventi, che gli pervengono per le funzioni di parroco. Pero' l'assegno per spese di culto, qualora spetti, deve essere corrisposto nel solo caso che l'investito opti per la congrua parrocchiale, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 24 e 25. Nel caso che l'investito di cui sopra ritragga, in una delle due qualita', una rendita netta di lire 4000, non gli e' dovuto alcun supplemento di congrua, ne' come canonico, ne' come parroco.