Art. 40. Art. 15 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 28 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Qualora la cura delle anime risieda nel capitolo e sia esercitata in atto dai canonici cumulativamente, o a turno, o per mezzo di vicari curati, il supplemento di congrua parrocchiale, oltre l'assegno per spese di culto, e' dovuto direttamente al capitolo. La liquidazione del suddetto supplemento viene effettuata avendo riguardo alle sole rendite ed ai proventi casuali inerenti alla cura delle anime ai termini e nei limiti di cui al capo I. Fra le passivita' della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale non e' ammessa alcuna spesa per onorario al sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime.