(Testo Unico-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
 
Art. 15 R. decreto-legge  28  febbraio  1924,  n.  354.  Art.  28  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Qualora la cura delle anime risieda nel capitolo e  sia  esercitata
in atto dai canonici cumulativamente, o  a  turno,  o  per  mezzo  di
vicari  curati,  il  supplemento  di  congrua   parrocchiale,   oltre
l'assegno per spese di culto, e' dovuto direttamente al capitolo. 
  La liquidazione del suddetto supplemento  viene  effettuata  avendo
riguardo alle sole rendite ed ai proventi casuali inerenti alla  cura
delle anime ai termini e nei limiti di cui al capo I. 
  Fra le passivita' della liquidazione  del  supplemento  di  congrua
parrocchiale non e' ammessa alcuna spesa per  onorario  al  sacerdote
che eserciti in atto la cura delle anime.