(Testo Unico-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
 
Art.  29  R.  decreto-legge  7  gennaio  1926,  n.  13.  Art.  1   R.
                decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827. 
 
  Al  canonico  o   beneficiato   minore   investito   dall'autorita'
ecclesiastica anche di altro beneficio suscettibile di supplemento di
congrua, spetta  un  solo  assegno  supplementare,  con  facolta'  di
opzione. 
  Tuttavia a decorrere dal 19 giugno 1927, quando  uno  dei  benefici
consista in una vicaria o cappellania curata  autonoma,  puo'  essere
concesso un secondo assegno, ma il cumulo dei due  assegni  non  puo'
superare il limite della congrua stabilito dal precedente art. 33. 
  Quanto alle spese di culto, l'investito  ha  diritto  a  conseguire
tanti distinti assegni, quanti sono i  benefici  per  i  quali  siano
dovuti in conformita' degli articoli 24 e 25.