(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
              Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Per la  concessione  del  supplemento  di  congrua  ai  canonici  e
beneficiati minori delle chiese  cattedrali,  ciascun  capitolo  deve
trasmettere all'amministrazione del Fondo per il culto: 
 
  1° un prospetto approvato con deliberazione capitolare,  confermato
dall'Ordinario   diocesano,   o   dal   Vicario   generale,   nonche'
dall'Ufficio  per  gli  affari  di  culto,  contenente  le   seguenti
indicazioni: 
 
  a) composizione del capitolo al 1° luglio 1920, secondo i titoli di
fondazione, o erezione, o gli statuti che dovranno essere indicati e,
occorrendo, esibiti in  copia  od  in  estratto  autentico  su  carta
libera; 
 
  b) cognome, nome e qualifica dei singoli  investiti  al  1°  luglio
1920, con la data, secondo il caso, della bolla di nomina  e  del  R.
Placet,  o  Exequatur.  Qualora  alcuno   di   essi   fosse   cessato
dall'ufficio dopo il 1° luglio 1920, deve esserne precisata la data e
la causa, e inoltre se e da chi sia stato sostituito e la data  della
relativa, bolla di nomina e dell'eventuale riconoscimento civile; 
 
  2° le domande  di  ciascun  investito,  in  carta  bollata;  3°  le
rispettive bolle di nomina, in, originale od in copia autentica; 
 
  4° i relativi decreti di Placet od Exequatur  in  originale,  o  in
copia autentica,  per  le  nomine  munite  di  riconoscimento  civile
anteriormente all'entrata in vigore della legge 27  maggio  1929,  n.
810, fatta eccezione per i canonici e beneficiati minori delle chiese
cattedrali nelle sedi suburbicarie.