Art. 17. Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Per la concessione del supplemento di congrua ai canonici e beneficiati minori delle chiese cattedrali, ciascun capitolo deve trasmettere all'amministrazione del Fondo per il culto: 1° un prospetto approvato con deliberazione capitolare, confermato dall'Ordinario diocesano, o dal Vicario generale, nonche' dall'Ufficio per gli affari di culto, contenente le seguenti indicazioni: a) composizione del capitolo al 1° luglio 1920, secondo i titoli di fondazione, o erezione, o gli statuti che dovranno essere indicati e, occorrendo, esibiti in copia od in estratto autentico su carta libera; b) cognome, nome e qualifica dei singoli investiti al 1° luglio 1920, con la data, secondo il caso, della bolla di nomina e del R. Placet, o Exequatur. Qualora alcuno di essi fosse cessato dall'ufficio dopo il 1° luglio 1920, deve esserne precisata la data e la causa, e inoltre se e da chi sia stato sostituito e la data della relativa, bolla di nomina e dell'eventuale riconoscimento civile; 2° le domande di ciascun investito, in carta bollata; 3° le rispettive bolle di nomina, in, originale od in copia autentica; 4° i relativi decreti di Placet od Exequatur in originale, o in copia autentica, per le nomine munite di riconoscimento civile anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, fatta eccezione per i canonici e beneficiati minori delle chiese cattedrali nelle sedi suburbicarie.