Art. 18. Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Ai fini dell'accertamento delle sue rendite, ciascun capitolo deve presentare: 1° la situazione patrimoniale attiva e passiva delle singole masse capitolari, in base alla media del triennio 1918-1919-1920, comprese quelle destinate all'adempimento dei legati ed oneri di culto; nonche' il riparto delle quote di partecipazione dovute ad ogni singolo investito; 2° uguale situazione della massa destinata alle distribuzioni corali, secondo la media del triennio anzidetto; nonche' il riparto delle quote di partecipazione secondo gli statuti capitolari. senza riguardo alle somme effettivamente in piu' o in meno riscosse da ciascuno durante il triennio, in relazione alla effettiva frequenza al coro. Qualora esistano separate prebende per ciascun canonicato o beneficio minore, devono essere esibite anche le relative situazioni attive e passive al 1° luglio 1920 per i canonicati e benefici provvisti di titolari a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito. Tali situazioni devono essere approvate e confermate dalle autorita' indicate nell'articolo precedente e devono essere corredate: a) dell'elenco delle singole rendite delle masse, distinte secondo la natura di esse; b) dell'elenco delle varie passivita' e spese gravanti su ciascuna massa.