(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
              Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Ai fini dell'accertamento delle sue rendite, ciascun capitolo  deve
presentare: 
 
  1° la situazione patrimoniale attiva e passiva delle singole  masse
capitolari, in base alla media del triennio 1918-1919-1920,  comprese
quelle destinate  all'adempimento  dei  legati  ed  oneri  di  culto;
nonche' il riparto delle  quote  di  partecipazione  dovute  ad  ogni
singolo investito; 
 
  2° uguale  situazione  della  massa  destinata  alle  distribuzioni
corali, secondo la media del triennio anzidetto; nonche'  il  riparto
delle quote di partecipazione secondo gli statuti  capitolari.  senza
riguardo alle somme effettivamente in piu'  o  in  meno  riscosse  da
ciascuno durante il triennio, in relazione alla  effettiva  frequenza
al coro. 
 
  Qualora  esistano  separate  prebende  per  ciascun  canonicato   o
beneficio minore, devono essere esibite anche le relative  situazioni
attive e passive al 1°  luglio  1920  per  i  canonicati  e  benefici
provvisti di titolari a quella data, o altrimenti alla data di nomina
del nuovo investito. 
 
  Tali  situazioni  devono  essere  approvate  e   confermate   dalle
autorita'  indicate  nell'articolo   precedente   e   devono   essere
corredate: 
 
  a) dell'elenco delle singole rendite delle masse, distinte  secondo
la natura di esse; 
 
  b) dell'elenco delle varie passivita' e spese gravanti su  ciascuna
massa.