Art. 19. Art. 13 e 14 R. decreto-legge 2 luglio 1922, n. 910. L'esistenza degli oneri religiosi, pesi di culto, legati pii e simili e l'importo della relativa spesa devono essere comprovati con la esibizione dei documenti indicati nel precedente art. 11. Nel determinare la somma da ammettersi con criterio discrezionale ai sensi dell'art. 36 del testo unico, per i legati pii gravanti sulla rendita globale rimasta al capitolo cattedrale dopo l'applicazione delle leggi 15 agosto 1867, n. 3848, 11 agosto 1870. n. 5781 alleg. P, e 19 giugno 1973. n. 1402, art. 25, si deve aver riguardato, entro i limiti consentiti dallo stesso art. 36. all'importo eventualmente accertato ed ammesso per detti legati dal Demanio dello Stato in sede di applicazione delle leggi di cui sopra, nonche' alle successive variazioni delle rendite del capitolo ed agli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa.