(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
        Art. 13 e 14 R. decreto-legge 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  L'esistenza degli oneri religiosi, pesi  di  culto,  legati  pii  e
simili e l'importo della relativa spesa devono essere comprovati  con
la esibizione dei documenti indicati nel precedente art. 11. 
 
  Nel determinare la somma da ammettersi con  criterio  discrezionale
ai sensi dell'art. 36 del testo unico,  per  i  legati  pii  gravanti
sulla  rendita  globale   rimasta   al   capitolo   cattedrale   dopo
l'applicazione delle leggi 15 agosto 1867, n. 3848, 11  agosto  1870.
n. 5781 alleg. P, e 19 giugno 1973. n. 1402, art. 25,  si  deve  aver
riguardato,  entro  i  limiti  consentiti  dallo  stesso   art.   36.
all'importo eventualmente accertato ed ammesso per detti  legati  dal
Demanio dello Stato in sede di applicazione delle leggi di cui sopra,
nonche' alle successive variazioni delle rendite del capitolo ed agli
eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa.