(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
Art. 20, lettera e), n. 1 e 2 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.  Art.
7 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 17 R. decreto-legge
                       7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Agli effetti della determinazione del concorso alle spese di  culto
ufficiatura e manutenzione ordinaria alla cattedrale, occorre che sia
esibito un attestato del Vescovo o del Vicario generale, nonche'  del
capo del Capitolo, confermato dall'Ufficio per gli  affari  di  culto
dal quale risulti: 
 
  1° se esista sagrestia, fabbriceria, opera, maramma o altro ente  o
fondazione  che  provveda  alle  spese  di  manutenzione,   culto   o
ufficiatura della cattedrale e nel caso affermativo in  quale  misura
abbia  contribuito  per  ciascun  genere  di  spesa,   nel   triennio
1918-1919-1920; 
 
  2° se ed in qual misura  vi  abbia  provveduto  o  contribuito  nel
triennio medesimo la mensa vescovile; 
 
  3° quale sia stato nello stesso triennio l'importo effettivo  della
spesa  sostenuta  obbligatoriamente  dal   capitolo   nel   caso   di
inesistenza degli enti  suddetti,  o  di  insufficienza  del  reddito
posseduto dai medesimi. 
 
  Nel determinare l'accennato concorso  devesi  tener  conto  inoltre
della somma che per lo stesso titolo sia stata detratta dalle rendite
nella liquidazione del  supplemento  di  congrua  al  titolare  della
diocesi, ai sensi del successivo articolo 27.