Art. 20. Art. 20, lettera e), n. 1 e 2 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 7 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 17 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Agli effetti della determinazione del concorso alle spese di culto ufficiatura e manutenzione ordinaria alla cattedrale, occorre che sia esibito un attestato del Vescovo o del Vicario generale, nonche' del capo del Capitolo, confermato dall'Ufficio per gli affari di culto dal quale risulti: 1° se esista sagrestia, fabbriceria, opera, maramma o altro ente o fondazione che provveda alle spese di manutenzione, culto o ufficiatura della cattedrale e nel caso affermativo in quale misura abbia contribuito per ciascun genere di spesa, nel triennio 1918-1919-1920; 2° se ed in qual misura vi abbia provveduto o contribuito nel triennio medesimo la mensa vescovile; 3° quale sia stato nello stesso triennio l'importo effettivo della spesa sostenuta obbligatoriamente dal capitolo nel caso di inesistenza degli enti suddetti, o di insufficienza del reddito posseduto dai medesimi. Nel determinare l'accennato concorso devesi tener conto inoltre della somma che per lo stesso titolo sia stata detratta dalle rendite nella liquidazione del supplemento di congrua al titolare della diocesi, ai sensi del successivo articolo 27.