(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                        (Art. 10 T. U. 1926). 
 
  Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge  nei  singoli
casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 
 
  1° a chi  ha  riportato  una  condanna  a  pena  restrittiva  della
liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non
ha ottenuto la riabilitazione; 
 
  2° a chi e' sottoposto all'ammonizione  o  a  misura  di  sicurezza
personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza. 
 
  Le autorizzazioni  di  polizia  possono  essere  negate  a  chi  ha
riportato condanna per delitti contro la personalita' dello  Stato  o
contro l'ordine  pubblico,  ovvero  per  delitti  contro  le  persone
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro  di
persona a  scopo  di  rapina  o  di  estorsione,  o  per  violenza  o
resistenza all'Autorita', e a chi  non  puo'  provare  la  sua  buona
condotta. 
 
  Le autorizzazioni  devono  essere  revocate  quando  nella  persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o  in  parte,  le  condizioni
alle  quali  sono  subordinate,  e  possono  essere  revocate  quando
sopraggiungono  o  vengono  a  risultare  circostanze  che  avrebbero
imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.