(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                        (Art. 12 T. U. 1926). 
 
  Quando la legge  non  disponga  altrimenti,  le  autorizzazioni  di
polizia hanno la durata di un anno, computato secondo  il  calendario
comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. 
 
  Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.