(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                        (Art. 7 T. U. 1926). 
 
  Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono  in  alcun
modo essere trasmesse ne' dar luogo  a  rapporti  di  rappresentanza,
salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. 
 
  Nei casi, in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio  di
un'autorizzazione di  polizia,  il  rappresentate  deve  possedere  i
requisiti  necessari  per  conseguire  l'autorizzazione  e   ottenere
l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha  conceduta
l'autorizzazione.