(Testo-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
 
   (R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°). 
 
  Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso
di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in  elenchi
approvati e pubblicati entro il  periodo  decorrente  dalla  data  di
emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione
del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purche' presentate ai
prefetti entro sei mesi da quest'ultima data. 
  Per la presentazione delle domande di riconoscimento  del  possesso
di diritti  esclusivi  di  pesca  sulle  acque  dichiarate  pubbliche
posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927,
n. 2525, e' concesso un termine perentorio, a pena di  decadenza,  di
sei mesi dalla data di pubblicazione  dei  rispettivi  elenchi  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno. 
  Per la  revisione  dei  decreti  prefettizi,  che  potranno  essere
emanati in  dipendenza  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo, e' abolito il termine stabilito dal terzo  comma  dell'art.
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