Art. 27. (R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°). Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purche' presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data. Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.