(Testo unico-art. 17)
                              Art. 17. 
 
(Art. 1, comma 4°, e 80 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.
34 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 1  e  3,  R.
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 9,  R.  decreto-legge  28
                       agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ogni Universita' o Istituto superiore ha uno speciale statuto. 
  Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio
d'amministrazione  e  le  Facolta'   e   Scuole   che   costituiscono
l'Universita' o l'Istituto; per le Universita' o Istituti  costituiti
da una sola Facolta', dal consiglio di Facolta', udito  il  Consiglio
d'amministrazione. Essi sono emanati  con  decreto  Reale,  udito  il
Consiglio superiore  dell'educazione  nazionale,  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
  Le  modificazioni  sono  proposte  ed  approvate  con  le  medesime
modalita'; esse pero' non possono avere attuazione se  non  dall'anno
accademico successivo alla loro approvazione. Gli statuti non possono
essere modificati se non siano trascorsi almeno tre  anni  accademici
dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi
di particolare constatata necessita'.