Art. 17. (Art. 1, comma 4°, e 80 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 34 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 9, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Ogni Universita' o Istituto superiore ha uno speciale statuto. Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto; per le Universita' o Istituti costituiti da una sola Facolta', dal consiglio di Facolta', udito il Consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita'; esse pero' non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione. Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'.