(Testo unico-art. 18)
                              Art. 18. 
 
(Art. 2, comma ultimo, e 6 R. decreto 30 settembre 1923,  n.  2102  -
Art. 2, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11,  lettera  a),
R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R.  decreto-legge
                      3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Gli statuti delle Universita' e degli Istituti di cui alla  tabella
A determinano,  in  relazione  alle  disposizioni  dell'art.  20,  le
Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che, entro i limiti  del  bilancio
dell'Universita'  o  Istituto,  vengono  mantenuti  e  costituiti  in
aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa. 
  Gli statuti delle Universita' e degli istituti di cui alla  tabella
B contengono l'indicazione delle Facolta', Scuole, Corsi  e  Seminari
che  li  costituiscono,  in   virtu'   delle   convenzioni   per   il
mantenimento, di cui all'art. 3, e  in  relazione  alle  disposizioni
dell'art. 20. 
  Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di  ogni  Universita'  o
Istituto determina, per ciascuna Facolta', Scuola, Corso o Seminario,
le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con  chi  debbono
essere impartite. 
  Per gl'Istituti superiori agrari  e  di  medicina  veterinaria  gli
statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano  fondamentali  e
dettano  le  norme  per  le  esercitazioni  di   laboratorio   e   le
esercitazioni  nell'azienda  agraria  nonche'   le   norme   per   il
funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali e delle  aziende
annesse o collegate. 
  Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali  gli
statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all'art.  21,
secondo comma, quali degli insegnamenti siano  fondamentali  e  quali
complementari   e    stabiliscono    l'organizzazione    dei    corsi
d'integrazione.