Art. 73. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione: 1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva pero' sempre la quota devoluta agli enti locali; 2) la facolta' di sottoporre a contributo i fondi irrigabili; 3) contributi governativi con facolta' di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.