(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 73)
                              Art. 73. 
 
  A  chi  ottenga  la  concessione  di  costruire  serbatoi  o  laghi
artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche
possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione: 
 
  1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva
pero' sempre la quota devoluta agli enti locali; 
 
  2) la facolta' di sottoporre a contributo i fondi irrigabili; 
 
  3) contributi governativi con facolta'  di  vincolarli  a  garanzia
delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.