(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 75)
                              Art. 75. 
 
  Il Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  quello  delle
finanze, puo' concedere un contributo nella spesa di  costruzione  di
serbatoi o laghi artificiali sino al trenta  per  cento  dell'importo
dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal  Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, annientato il  detto  importo  di  una
percentuale non superiore al dieci per cento per quota di  contributo
nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e  di
amministrazione. 
 
  Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza
dell'opera per l'interesse pubblico e degli  oneri  che  l'aggravano,
avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio. 
 
  Qualora il costo effettivo dell'opera risulti  inferiore  a  quello
come sopra previsto, il contributo e' liquidato in  base  alla  somma
realmente  spesa   per   i   lavori,   coll'aggiunta   dell'anzidetta
percentuale prefissa per spese  generali,  di  amministrazione  e  di
progetto, e col premio in misura del venti  per  cento  sulla  minore
spesa.