Art. 76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo puo' essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago: a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato; b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori. Il maggior contributo non puo' mai superare l'importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtu' di altre leggi e per i medesimi scopi.