(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 76)
                              Art. 76. 
 
  Il contributo complessivo di cui al precedente articolo puo' essere
elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio  o
lago: 
 
a) renda  in  tutto  od  in  parte  inutile  l'esecuzione  di   opere
   idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi
   o sussidiarsi dallo Stato; 
 
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori  per
la bonificazione di vasti territori. 
 
  Il maggior contributo non puo' mai superare l'importo delle spese e
dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtu' di  altre
leggi e per i medesimi scopi.