Art. 77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la con cessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non puo' essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento. Le somme risparmiate per spese e contributi afferenti alle opere indicate nell'art. 76, la cui esecuzione sia resa inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago, sono determinate dalle Amministrazioni interessate di concerto col Ministero delle finanze e sono portate in economia sui fondi stanziati in bilancio per dette spese e contributi.