(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 77)
                              Art. 77. 
 
  In  ogni  caso  il  contributo  complessivo  sulla  spesa  per   la
costruzione di serbatoi e di laghi artificiali,  compreso  il  premio
giusta l'art. 75, e compreso, ove ne  ricorra  la  con  cessione,  il
maggior contributo di cui all'articolo 76, non puo' essere  superiore
al disavanzo determinato in base al piano  finanziario  presentato  e
debitamente accertato nei  modi  e  nelle  forme  da  stabilirsi  nel
regolamento. 
 
  Le somme risparmiate per spese e contributi  afferenti  alle  opere
indicate nell'art. 76, la cui esecuzione sia resa inutile, in tutto o
in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago,  sono
determinate  dalle  Amministrazioni  interessate  di   concerto   col
Ministero  delle  finanze  e  sono  portate  in  economia  sui  fondi
stanziati in bilancio per dette spese e contributi.