Art. 78. Il contributo e' liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono pero' ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.