(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 78)
                              Art. 78. 
 
  Il contributo e'  liquidato  per  intero  in  seguito  al  collaudo
dell'opera. Gli interessati possono pero' ottenere  che  si  proceda,
alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto  decimi
del contributo corrispondente all'importo dei  lavori  quale  risulta
dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile. 
 
  I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.