Art. 79. Il contributo e' pagato in unica soluzione o in annualita' comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potra' superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualita' stesse, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378. Lo Stato ha sempre facolta' di riscattare in tutto o in parte le annualita', pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.