(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 79)
                              Art. 79. 
 
  Il  contributo  e'  pagato  in  unica  soluzione  o  in  annualita'
comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la  cui  misura  non
potra' superare quella  vigente  all'atto  della  liquidazione  delle
annualita' stesse, ai sensi  dell'art.  2  del  R.  decreto-legge  22
ottobre 1932, n. 1378. 
 
  Lo Stato ha sempre facolta' di riscattare in tutto o  in  parte  le
annualita',  pagando  il  capitale  corrispondente,  depurato   degli
interessi non maturati.