(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 80)
                              Art. 80. 
 
  Il contributo  puo'  essere  vincolato  a  garanzia  di  operazioni
finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla  costruzione
delle opere. 
 
  A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il  Ministro
delle finanze, ha  facolta'  di  rilasciare  certificati  di  credito
scontabili fino alla concorrenza degli  otto  decimi  del  contributo
medesimo. 
 
  In caso di  decadenza  della  concessione  per  mancato  compimento
dell'opera, il contributo resta vincolato  per  la  parte  necessaria
all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto
finanziatore. Qualora lo Stato si valga della  facolta'  di  acquisto
degli  impianti,  a  termini  del  secondo  comma  dell'articolo  25,
l'ammontare del contributo vincolato e' portato a  compensazione  del
debito dello Stato verso il concessionario.