(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 81)
                              Art. 81. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, puo'
autorizzare i concessionari ai  quali  sia  accordato  il  contributo
governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo. 
 
  Le   obbligazioni   cosi'   emesse,   e   sempre   che   provvedano
esclusivamente  al  finanziamento  della  costruzione   delle   opere
sovvenzionate, sono soggette alla  tassa  di  negoziazione  stabilita
nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280. 
 
  Per i serbatoi ad uso  agricolo  puo'  essere  fatta,  a  mezzo  di
istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici  e
delle finanze, la emissione di obbligazioni o di  cartelle  garantite
sulle contribuzioni delle proprieta' fondiarie, sia consorziate,  sia
obbligate a contribuire, sia  comunque  aderenti  all'intrapresa.  Le
dette  obbligazioni  o  cartelle  sono   soggette   alla   tassa   di
negoziazione indicata nel precedente comma.