(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 82)
                              Art. 82. 
 
  Ove sia accordato il contributo di cui  agli  articoli  precedenti,
puo' essere stabilita nel disciplinare  di  concessione,  sentito  il
Consiglio  Superiore,  la  partecipazione  dello  Stato  agli   utili
dell'azienda, da percepire con le modalita' fissate nel  disciplinare
stesso e nella misura  del  quarto  della  quota  di  profitto  netto
eccedente il sette per cento del capitale  impiegato  e  della  meta'
della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino  a
che  lo  Stato  non  sia  reintegrato  di  meta'  della   sovvenzione
complessiva. 
 
  Se  sia  concessionaria  una  societa'  per  azioni,  la  quota  di
partecipazione verra' calcolata sulle somme che  saranno  distribuite
agli azionisti e su quelle elle saranno passate in riserva.