(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 83)
                              Art. 83. 
 
  Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si  devono
nella domanda indicare i  terreni  che  si  prestano,  per  natura  e
convenienza economica,  ad  essere  irrigati  con  notevole  utilita'
generale, la quantita' d'acqua occorrente ad  ogni  terreno  per  una
adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in  base  al
quale sara' commisurato il contributo obbligatorio. 
 
  Tali indicazioni,  in  base  ai  risultati  dell'istruttoria,  sono
stabilite col decreto di  concessione,  o  in  altro  successivo,  di
concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
 
  I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come
le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.