(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 84)
                              Art. 84. 
 
  Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera
di raccolta e' aumentata la portata minima del corso  d'acqua  e  dei
pozzi  o  fontanili  esistenti  nella  zona  od  e'  accresciuta   la
superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque  modo
ne traggano beneficio  sono  tenuti  a  corrispondere  a  favore  del
concessionario delle opere suindicate  un  contributo  di  miglioria,
pagabile in  rate  annuali,  da  stabilirsi  in  via  definitiva  dal
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. 
 
  Nel caso d'accrescimento dei  terreni,  i  proprietari  avranno  la
facolta' di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.