(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 85)
                              Art. 85. 
 
  Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali  o
si  attuino  nuove  derivazioni,  esistano  pozzi  o  fontanili,   il
concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo  stato  dei
pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo  scopo
di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto  dei  nuovi
invasi o delle nuove derivazioni.