Art. 88. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.