(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 88)
                              Art. 88. 
 
  Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento,
il Ministero dei lavori pubblici puo'  provvedere  direttamente  alla
costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove  occorra  convenzioni
speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici
distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.