(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 89)
                              Art. 89. 
 
  Nella parte straordinaria del bilancio  del  Ministero  dei  lavori
pubblici  e'  inscritta  la  spesa  in  distinti  capitoli   per   le
sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni
di cui all'articolo precedente. 
 
  Le somme annue da  stanziare  sono  determinate  con  la  legge  di
approvazione del bilancio.