(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 90)
                              Art. 90. 
 
  Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi  per
laghi e serbatoi artificiali a  norma  delle  disposizioni  anteriori
alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, puo'  optare  per
le disposizioni della presente legge. 
 
  Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti  che
a norma dell'articolo 47 del testo unico  approvato  con  decreto  10
novembre 1907, n. 844, intendono chiederne  la  concessione,  possono
optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in  tal
caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la
relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e
foreste.