(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 91)
                              Art. 91. 
 
  Salvi  e  impregiudicati  la  dichiarazione  di  decadenza   ed   i
procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55,  219
a 222, possono essere esclusi dai contratti e  dalle  concessioni  in
cui lo Stato  sia  direttamente  o  indirettamente  interessato,  con
provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici,  coloro
che  nella  qualita'  di  concessionari  o  anche  di  costruttori  e
appaltatori  si  siano  resi  colpevoli  di  negligenza  o   malafede
nell'eseguire opere di cui al presente capo. 
 
  Del  provvedimento  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  e'   data
comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato. 
 
  I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni
contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche. 
 
  Quando si tratti  di  contributi  gia'  accordati,  la  perdita  si
limitera' alla quota parte non vincolata  a  favore  di  istituti  di
finanziatori.