(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 18)
                              Art. 18. 
               (Foro generale delle persone fisiche). 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, e'  competente  il  giudice
del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio,  e,  se
questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto  ha  la
dimora. 
 
  Se il convenuto non ha residenza, ne'  domicilio,  ne'  dimora  nel
Regno o se la dimora e' sconosciuta, e'  competente  il  giudice  del
luogo in cui risiede l'attore.