(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 23)
                              Art. 23. 
                (Poteri del tribunale fallimentare). 
 
  Il  tribunale  che  ha  dichiarato  il  fallimento   e'   investito
dall'intera  procedura  fallimentare;  provvede  sulle   controversie
relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice
delegato; decide sui  reclami  contro  i  provvedimenti  del  giudice
delegato. 
  Il tribunale puo' in ogni tempo sentire in camera di  consiglio  il
curatore, il fallito e il comitato  dei  creditori,  e  surrogare  un
altro giudice al giudice delegato. 
  I provvedimenti del tribunale  nelle  materie  previste  da  questo
articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.