(Codice della navigazione-art. 22)
                              Art. 22. 
                   (Ispettorati compartimentali). 
 
  Agli  effetti  dell'ordinamento  amministrativo  della  navigazione
interna il territorio del Regno e' diviso in zone. 
 
  A ciascuna zona e' preposto un  ispettorato  compartimentale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.