Art. 23.
(Uffici di porto).
Nei porti e nelle altre localita' di maggiore importanza per la
navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni
di approdo da questi dipendenti.
L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella
sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice,
dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo
sono comandanti del porto ove hanno sede.
Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori
della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di
approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In
tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del
capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le
comunicazioni.