(Codice della navigazione-art. 23)
                              Art. 23. 
                         (Uffici di porto). 
 
  Nei porti e nelle altre localita' di  maggiore  importanza  per  la
navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni
di approdo da questi dipendenti. 
 
  L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella
sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente  codice,
dalle altre leggi e dai regolamenti. 
 
  Il capo dell'ispettorato ed il capo della  delegazione  di  approdo
sono comandanti del porto ove hanno sede. 
 
  Nei casi previsti dal regolamento possono essere  istituite,  fuori
della circoscrizione  degli  ispettorati  di  porto,  delegazioni  di
approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale.  In
tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del
capo dell'ispettorato di porto,  conferitegli  dal  ministro  per  le
comunicazioni.