Art. 24.
(Navigazione promiscua).
Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque
marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono
sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione
marittima.
Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando
entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in
vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi
competenti per la navigazione interna.