(Codice della navigazione-art. 24)
                              Art. 24. 
                      (Navigazione promiscua). 
 
  Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano  in  acque
marittime, devono osservare le norme  di  polizia  marittima  e  sono
sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la  navigazione
marittima. 
 
  Parimenti  le  navi  addette  alla  navigazione  marittima,  quando
entrano in acque interne, devono osservare le  norme  di  polizia  in
vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza  degli  organi
competenti per la navigazione interna.