(Codice della navigazione-art. 25)
                              Art. 25. 
               (Attribuzioni dell'autorita' comunale). 
 
  Nelle localita' ove non hanno sede uffici di porto  l'esercizio  di
attribuzioni amministrative relative alla  navigazione  interna  puo'
essere  conferito  a  norma  del  regolamento  dal  ministro  per  le
comunicazioni all'autorita' comunale.