(Codice della navigazione-art. 26)
                              Art. 26. 
          (Navi e galleggianti addetti al servizio urbano). 
 
  Nei porti  comunicanti  con  canali  ed  altre  acque  interne,  il
comandante  del  porto  esercita  la  vigilanza  sulle  navi  e   sui
galleggianti addetti al  servizio  urbano  che  entrano  nelle  acque
marittime. 
 
  I conflitti  di  competenza  fra  l'autorita'  marittima  e  quella
comunale relativi al  servizio  di  tali  navi  e  galleggianti  sono
risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro  per
le comunicazioni.