Art. 26.
(Navi e galleggianti addetti al servizio urbano).
Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il
comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui
galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque
marittime.
I conflitti di competenza fra l'autorita' marittima e quella
comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono
risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per
le comunicazioni.