Art. 33. Porte delle aperture di carico del vano. Tutte le aperture di carico del vano dei montacarichi devono essere munite di porte apribili verso l'esterno, od a scorrimento lungo la parete. Dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da non dar luogo a giochi che ostacolino il perfetto funzionamento delle serrature di sicurezza.