(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                          Difese del vano. 
 
  Nei vani entro i quali siano da installare montacarichi, per  tutte
le parti che distano dagli organi mobili del montacarichi meno di  70
cm, devono essere applicate robute difese di materiale incombustibile
in modo tale che resti impossibile sporgersi con qualunque parte  del
corpo entro i vani stessi nei sopradetti  limiti  di  distanza  dagli
organi mobili. 
 
  Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle  porte  delle
aperture di carico del  vano  quando  queste  sono  rappresentate  da
cancelli. 
 
  Le difese del vano possono essere  costituite  da  rete  metallica,
solidamente  intelaiata,  le  di  cui  maglie  non  abbiano  ampiezza
superiore a 3 cm.