Art. 35. Difese del vano. Nei vani entro i quali siano da installare montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili del montacarichi meno di 70 cm, devono essere applicate robute difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impossibile sporgersi con qualunque parte del corpo entro i vani stessi nei sopradetti limiti di distanza dagli organi mobili. Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle porte delle aperture di carico del vano quando queste sono rappresentate da cancelli. Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica, solidamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 3 cm.