Art. 49. Dispositivi paracadute per la cabina. I montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute, atto a bloccare la cabina sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. I montacarichi di portata inferiore ai 100 kg potranno essere sprovvisti del sopradetto dispositivo paracadute qualora la cabina sia munita di tetto ribaltabile verso l'alto nella sua parte anteriore.