(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                Dispositivi paracadute per la cabina. 
 
  I montacarichi devono essere muniti di un  dispositivo  paracadute,
atto a bloccare la cabina sulle guide, che agisca nel caso di rottura
di tutte le funi o catene di sospensione. 
 
  I montacarichi di portata  inferiore  ai  100  kg  potranno  essere
sprovvisti del sopradetto dispositivo paracadute  qualora  la  cabina
sia  munita  di  tetto  ribaltabile  verso  l'alto  nella  sua  parte
anteriore.