Art. 51. Dispositivi di chiusura e di controllo. I montacarichi devono essere forniti di un dispositivo che impedisca o arresti il movimento della cabina qualora una delle porte delle aperture di carico del vano non sia chiusa. Qualora il bordo inferiore delle aperture di carico del vano sia situato ad una altezza inferiore a 0,50 m sul pavimento del piano, le porte di chiusura delle aperture stesse devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non vi si trovi di fronte.