(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
               Dispositivi di chiusura e di controllo. 
 
  I  montacarichi  devono  essere  forniti  di  un  dispositivo   che
impedisca o arresti il movimento della cabina qualora una delle porte
delle aperture di carico del vano non sia chiusa. 
 
  Qualora il bordo inferiore delle aperture di carico  del  vano  sia
situato ad una altezza inferiore a 0,50 m sul pavimento del piano, le
porte di chiusura delle aperture stesse devono essere  munite  di  un
dispositivo che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina  non  vi
si trovi di fronte.