(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 14)
                              Art. 14. 

 
  Nelle adunanze generali non puo' essere  discusso  alcun  argomento
all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno,  il  quale  e'
comunicato ai soci nell'avviso di convocazione. 
  Le adunanze generali  sono  valide  in  prima  convocazione  quando
intervengano personalmente almeno 40 soci effettivi. 
  In seconda convocazione, la quale  potra'  essere  tenuta  dopo  un
intervallo di mezz'ora, le adunanze  sono  valide  qualunque  sia  il
numero dei soci intervenuti. 
  Le relative deliberazioni sono valide se  raccolgano  il  suffragio
della maggioranza. 
  Le adunanze generali sono convocate dal presidente.