Art. 14. Nelle adunanze generali non puo' essere discusso alcun argomento all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno, il quale e' comunicato ai soci nell'avviso di convocazione. Le adunanze generali sono valide in prima convocazione quando intervengano personalmente almeno 40 soci effettivi. In seconda convocazione, la quale potra' essere tenuta dopo un intervallo di mezz'ora, le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le relative deliberazioni sono valide se raccolgano il suffragio della maggioranza. Le adunanze generali sono convocate dal presidente.